Il Decreto Legge n. 50 del 2017 ha introdotto nuove regole sulla detrazione dell’IVA acquisti e l’Agenzia delle Entrate, con circolare del 17/1/2018, ha fornito specifici chiarimenti. Da quest’anno per la detrazione dell’IVA ci sono tempi più brevi e diventa importante la data di ricevimento delle fatture dai propri fornitori.
Ad esempio:
• fattura di acquisto con data dicembre 2017 che viene ricevuta nello stesso mese:
dovrà essere riportata nei registri IVA del 2017, e l’IVA potrà essere detratta nella liquidazione di dicembre 2017 o del quarto trimestre 2017. Se invece viene registrata più tardi, nel 2018, potrà essere portata in detrazione solo nella dichiarazione annuale (la cui presentazione scade il 30 aprile) e non nelle liquidazioni periodiche, come si poteva fare con le vecchie norme.
• fattura di acquisto datata 2017 che viene ricevuta nel 2018:
la detrazione dell’IVA avviene nella liquidazione in cui la fattura è registrata, e comunque entro il 2018; se viene registrata successivamente, la detrazione deve avvenire entro la dichiarazione IVA relativa al 2018 (entro il 30 aprile 2019); dopodiché, la fattura di acquisto diventa indetraibile.
Diventa quindi adesso rilevante la data di ricevimento dei documenti, che può esser dimostrata, ad esempio, con la posta elettronica certificata PEC. Si raccomanda pertanto la massima cura nel conservare la prova del ricevimento delle fatture di acquisto.
Le nuove norme si applicano alle fatture emesse dal 2017. Per le fatture di acquisto datate 2015 e 2016 valgono invece le vecchie regole (la detrazione può essere effettuata entro la dichiarazione IVA relativa al secondo anno successivo alla data del documento).