Novità in vista sul lavoro accessorio (voucher). Il Consiglio dei Ministri ha dato l’ok per l’approvazione di un provvedimento per assicurare una maggiore trasparenza e tracciabilità dello strumento
Secondo il provvedimento, non ancora approvato in via definitiva, per utilizzare legittimamente il voucher gli imprenditori ed i professionisti dovranno effettuare una notifica dell’avvio della prestazione giornaliera entro 60 minuti dall’inizio dell’attività via sms o mail. Chi viola la norma, incorrerà in sanzioni amministrative comprese tra i 400 e i 2.400 euro per ogni singola omissione. Ai soli imprenditori del settore agricolo, a quanto sembra, verrebbe invece riconosciuta non solo una maggiore elasticità nella comunicazione (potrà essere effettuata la comunicazione in un arco temporale non superiore a sette giorni. Qualora si avesse necessità di una prestazione che vada oltre i 7 giorni, ad esempio 12 giorni, sarà necessario effettuare una seconda comunicazione) ma, questa volta per legge, la possibilità di ricorrere al voucher con un tetto di 7.000 euro annui per singolo prestatore. Il legislatore ha riconosciuto l’evidenza che da una parte l’agricoltura è già soggetta a norme stringenti sul lavoro accessorio, sia in termini di attività (solo attività stagionali) che in termini di percettori utilizzabili (pensionati studenti e percettori di prestazioni integrative) ma soprattutto che, dall’altra, il settore agricolo ha saputo dimostrare in questi anni come l’utilizzo dei voucher non servisse a destrutturare o precarizzare il mercato del lavoro ma al contrario dovesse integrarsi nel sistema dell’occupazione di settore quale efficace strumento di emersione di segmenti occupazionali altrimenti destinati a restare sommersi. Il Dlgs apre poi alla trasformazione dei contratti di solidarietà da difensivi in espansivi: la trasformazione potrà riguardare i contratti di solidarietà difensivi in corso da almeno dodici mesi e quelli stipulati prima del 1° gennaio 2016, a prescindere dal fatto che siano in corso da 12 mesi o meno. Non si potrà prevedere una riduzione d’orario superiore a quella già concordata. Ai lavoratori spetterà un trattamento di integrazione salariale di importo pari al 50% dell’integrazione salariale prevista in precedenza e il datore integrerà tale trattamento almeno sino alla misura dell’integrazione salariale originaria. L’integrazione a carico del datore non è imponibile ai fini previdenziali e i lavoratori beneficiano dell’accredito contributivo figurativo. Alle eventuali nuove assunzioni si applicheranno i contributi e le agevolazioni valide per i contratti di solidarietà espansiva.
Tra le altre novità, spicca la possibilità, ora espressa, in capo al ministero del Lavoro di poter revocare l’autorizzazione all’attivazione dei fondi interprofessionali, fino a disporne il commissariamento. Si interviene anche sui controlli a distanza, chiarendo che nel caso di imprese con unità produttive dislocate in ambiti di competenza di più sedi territoriali dell’Ispettorato nazionale del lavoro, qualora non si raggiunga l’accordo sindacale, gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti da cui derivi anche il controllo a distanza, possono essere installati, in alternativa, previa autorizzazione della sede territoriale o della sede centrale dell’Ispettorato.
Come detto, il provvedimento è ancora al vaglio delle istituzioni e non è pertanto definitivo.
Maggiori informazioni saranno fornite a conclusione dell’iter legislativo.