È disponibile lo schema di decreto del Masaf, recante deroga al primo requisito della BCAA 8 (4% dei seminativi aziendali destinati a superfici ed elementi non produttivi), per l’anno di domanda 2024, in attuazione del regolamento di esecuzione (UE) 2024/587 della Commissione del 12 febbraio 2024, in merito al quale dovrà esprimersi la Conferenza Stato Regioni.
Come abbiamo già scritto, a decorrere dal 1° gennaio 2024, il primo requisito della BCAA8 può essere assolto impegnando la quota minima del 4% dei seminativi aziendali con:
a) superfici ed elementi non produttivi, inclusi i terreni a riposo e/o;
b) colture azotofissatrici e/o;
c) colture intercalari.
Lo schema di decreto (vedi allegato) indica un elenco non esaustivo delle colture azotofissatrici. Il provvedimento specifica, inoltre, che la coltivazione delle colture azotofissatrici può includere miscugli di colture azotofissatrici e altre colture, a condizione che le azotofissatrici siano predominanti.
Inoltre viene precisato che le “colture intercalari” sono quelle che si coltivano fra due colture a scopo produttivo. Lo scopo principale delle colture intercalari non è la raccolta ma la protezione del suolo, nel periodo intercorrente tra la raccolta e la semina di due colture a scopo produttivo. In questo caso le colture intercalari devono essere presenti, in tutto o in parte, sulla percentuale dei seminativi aziendali oggetto della deroga.
Le colture intercalari e le colture azotofissatrici sono coltivate senza l’uso di prodotti fitosanitari Come previsto dal Regolamento UE, per gli agricoltori che continueranno ad osservare il primo requisito della BCAA 8 destinando il 4% dei seminativi aziendali esclusivamente a superfici ed elementi non produttivi, i relativi pagamenti per i regimi ecologici (Ecoschema 5 – misure specifiche per gli impollinatori) è per gli interventi agro-climatico-ambientali pertinenti (es.: ACA 9 “Gestone degli impegni Habitat Natura 2000”; ACA 10 “Gestione attiva infrastrutture ecologiche”; ACA 12 “Colture a perdere corridoi ecologici e fasce ecologiche”; ACA 25 “Tutela delle colture arboree a valenza ambientale e paesaggistica”) non subiranno alcuna variazione.