Terreni a riposo dal 1° gennaio al 30 giugno e nuove condizioni per gli ecoschemi
E’ stato firmato ed è stato reso disponibile nel sito Internet del Ministero dell’agricoltura e della sovranità alimentare e forestale, il decreto ministeriale che modifica il decreto del 23 dicembre scorso che ha dettato le disposizioni per l’accesso ai pagamenti diretti della PAC.
Sinteticamente le principali novità introdotte sono le seguenti:
- Definizione di “terreno a riposo”: è stato precisato che si intende come terreno a riposo un seminativo ritirato per il periodo di sei mesi compreso tra il 1° gennaio ed il 30 giugno dell’anno della domanda. Prima non era precisato il periodo ma i sei mesi potevano essere fissati liberamente;
- Sono stati modificati i limiti dimensionali ed i fattori di ponderazione di alcune superfici e di alcuni elementi non produttivi (fasce tampone, fossati, fasce inerbite etc.);
- Sono state apportate rilevanti modifiche alle condizioni di accesso agli ecoschemi 1.1 e 1.2 per la zootecnia. In particolare è stato precisato come si applica l’accesso “alternativo” agli ecoschemi per allevamento, per specie animale, per orientamento produttivo o per gruppi di animali del medesimo orientamento produttivo (ecoschema 1.1). E’ stato inoltre precisato che per l’accesso all’ecoschema 1.2 per l’anno di domanda 2023 l’impegno si considera soddisfatto con la richiesta di adesione al SQNBA da perfezionare entro la data di presentazione della domanda e con il controllo dell’attività di pascolamento secondo quanto indicato all’articolo 3, lettera h) del decreto Masaf del 23 dicembre scorso.
- Sono infine stati precisati i criteri di assegnazione dell’aiuto in caso di affidamento temporaneo del bestiame per il pascolo; privilegiando il detentore principale;
- Relativamente all’ecoschema 4 (sistemi foraggeri estensivi con avvicendamento) è stato modificato il periodo utilizzato per il controllo del rispetto dell’avvicendamento che è previsto dal 15 maggio al 30 novembre dell’anno di presentazione della domanda in luogo del periodo 1° giugno – 30 novembre sinora previsto. E’ stato altresì integrato l’elenco delle “colture da rinnovo” (allegato VIII del decreto Masaf del 23 dicembre 2022) aggiungendo anche le coltivazioni di pisello, fagiolo e cece.
- E’ stato precisato che l’accesso pagamento accoppiato per gli allevamenti bufalini spetta ai capi associati ad un codice di allevamento che aderisce a Classyfarm;
- Ancora in materia di pagamenti accoppiati per la colza e girasole è stato precisato che il premio spetta anche per le produzioni impegnate in contratti di fornitura con le “imprese di prima trasformazione”. Si evidenzia che questo requisito è diverso da quello che era stato richiesto da Confagricoltura e dalle Regioni e PPAA che avevano richiesto che il premio fosse concesso per il prodotto ceduto con contratto “a qualsiasi intermediario”.
Sempre in materia di pagamento accoppiato, per l’olio di oliva è stato precisato che gli ettari ammissibili sono quelli condotti da agricoltori in regola con la tenuta dei registri ex art. 5, c, 1 del DM Mipaaf de 23 dicembre 2013 e che è possibile documentare la produzione dell’olio di oliva ottenuta dalle superfici sottoposte al piano di controllo stesso qualora tale informazione non sia desumibile dai registri.