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Condizionalità rafforzata riferimento per tutti gli interventi – Dal  1° gennaio 2024 ai beneficiari dei pagamenti della programmazione 2014-2022 e/o delle programmazioni precedenti si eseguono i controlli sulle sole regole di condizionalità rafforzata (sia BCAA sia CGO) della programmazione 2023-2027 e si applicano le relative sanzioni previste dal regolamento (UE) 2021/2116.

Dai controlli a campione della condizionalità sono esenti le aziende con superficie fino a 10 ettari: questo non significa che, in caso di evidenti infrazioni, non si possano produrre effetti per l’applicazione di riduzioni e sanzioni per quegli interventi in cui la condizionalità rappresenta la baseline per l’erogazione dell’aiuto. Se un ispettore durante qualche sopralluogo per altre tipologie di verifiche, non direttamente collegate alla condizionalità, rileva delle violazioni della condizionalità, potrebbe procedere alla segnalazione d’ufficio.

BCAA7 – Rotazione e diversificazione –

La modifica della norma BCAA 7 vede l’introduzione della possibilità di effettuare la diversificazione colturale (come nel vecchio greening). La norma è abbastanza complessa quindi prima di effettuare simulazioni, è bene sottolineare che moltissime aziende possono beneficiare dell’ESENZIONE BCAA7. La norma non si applica alle aziende:

  1. i cui seminativi sono utilizzati per più del 75% per la produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio, costituiti da terreni lasciati a riposo, investiti a colture di leguminose o sottoposti a una combinazione di tali tipi di impieghi;
  2. la cui superficie agricola ammissibile è costituita per più del 75% da prato permanente, utilizzata per la produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio o investita a colture sommerse per una parte significativa dell’anno o per una parte significativa del ciclo colturale o sottoposta a una combinazione di tali tipi di impieghi;
  3. con una superficie di seminativi fino ai 10 ettari;
  4. i cui seminativi sono costituiti da colture sommerse;

Inoltre: Le superfici coltivate con metodo biologico certificate a norma del regolamento (UE) 2018/848 e a quelle condotte secondo i disciplinari della Produzione Integrata ed i cui beneficiari aderiscono al Sistema di Qualità Nazionale della Produzione Integrata (SQNPI) sono considerate conformi (ipso facto) ai requisiti della presente norma.

Una volta appurato se si ricade o meno in esenzione si distinguono le due possibilità:

➢ 1. Rotazione – Consista in un cambio di coltura all’anno a livello di parcella. Tale obbligo non si applica nel caso di colture pluriennali, erbe e altre piante erbacee da foraggio e terreni lasciati a riposo. Il cambio di coltura è inteso come cambio di genere botanico e, pertanto, non ammette la monosuccessione dei seguenti cereali: frumento duro, frumento tenero, triticale, spelta, farro.

Ai fini del rispetto della presente norma sono ammesse le colture secondarie (sono quelle che si collocano tra due colture principali e permangono in campo per almeno 90 giorni) purché adeguatamente gestite, cioè portate a completamento del ciclo produttivo. L’obbligo della rotazione viene controllato nel biennio 2024-2025 (per la Pac del 2024).

➢ 2. Diversificazione – Consiste nel prevedere una diversificazione colturale, nel periodo compreso tra il 9 aprile e il 30 giugno (nella sostanza dichiarate alla data del 15 maggio), nel rispetto dei seguenti requisiti minimi:

– a. se la superficie aziendale a seminativo è superiore a 10 ettari fino a 30 ettari, la diversificazione si attua con la coltivazione di almeno 2 colture diverse sui seminativi. La coltura principale non deve superare il 75 % di detti seminativi;

– b. se la superficie aziendale a seminativo è superiore a 30 ettari, la diversificazione consiste nella coltivazione di almeno 3 colture diverse sui seminativi. La coltura principale non deve occupare più del 75% e le due colture principali non devono occupare insieme più del 95 % di tali seminativi. Si precisa che per “diversificazione colturale” si intende:

1) colture appartenenti a generi botanici differenti (come nella rotazione);

2) colture appartenenti ad una specie diversa nel caso di brassicacee, solanacee e cucurbitacee;

3) terreni lasciati a riposo;

4) erba o altre foraggere (escluso il mais e il sorgo da foraggio, da insilato, ecc.). La coltura invernale e la coltura primaverile sono considerate distinte anche se appartenenti allo stesso genere. Il genere Triticum spelta è considerato una coltura distinta da quelle appartenenti allo stesso genere. L’obbligo della diversificazione viene controllato nell’anno stesso della Pac.

Effetti pratici

Essendo intervenuta l’introduzione della diversificazione nel corso del 2024, quando le scelte colturali aziendali erano già in corso, molti agricoltori sicuramente non sono riusciti a fare una programmazione in aggiunta o in sostituzione alla precedente versione della norma, che prevedeva unicamente la rotazione. Chi nella stesura del piano 2024 ha visto una combinazione di seminativi compatibili con la nuova possibilità della diversificazione, potrà scegliere se continuare anche nel 2025 con questa o se passare alla rotazione. Se invece il piano 2024 poteva essere rispettato nel 2025, con riferimento alla BCAA7, solo con la rotazione, l’azienda dovrà continuare il cambio di coltura nell’appezzamento anche nel 2025. In pratica le aziende che non hanno attuato la diversificazione già nel 2024, dovranno chiudere la rotazione con riferimento a ciascuna parcella.

Naturalmente non c’è margine di scelta per le aziende che nel 2023-2024 hanno richiesto un ecoschema o impegno agro-climatico ambientale che ha la BCAA 7 come pertinente (ECO4 e SRA02): queste dovranno adempiere agli impegni specifici previsti dall’intervento nelle particelle interessate all’intervento, anche perché vi si sono impegnate volontariamente.

Le combinazioni sono diverse, si consiglia quindi di prendere visione della tabella allegata che riporta vari esempi di rotazione e diversificazione.

BCAA 8 – dal 2024 è stato eliminato l’obbligo del 4% dei seminativi a riposo e/o elementi non produttivi. Si continua ad attendere il parere formale della Commissione circa la possibilità di vedere remunerato tale impegno, con il livello 1 dell’Ecoschema 5. Tabella: https://tinyurl.com/yc6hdwp7