RIDUZIONE ANTIMICROBICI E ADESIONE AL SQNBA CON PASCOLAMENTO
Il Decreto Ministeriale n. 110851 dell’11 marzo 2025apporta delle modifiche alle condizioni di adesione all’Eco schema 1, relativo alla riduzione dell’uso di antimicrobici (livello 1) e all’adesione al Sistema di qualità nazionale benessere animale con pascolamento.
Di seguito le novità:
- Livello1: riduzione dell’antimicrobico resistenza
L’adesione al Livello 1 comporta l’impegno a ridurre l’uso di antimicrobici veterinari, quantificati dal sistema ClassyFarm. Sono ammissibili al pagamento gli allevamenti bovini, bufalini, ovicaprini e suini, anche misti, che nel periodo di osservazione soddisfano una delle seguenti condizioni:
- presentano valori di DDD uguali o inferiori alla soglia o baseline prevista per specie e orientamento produttivo;
- presentano valori DDD superiori alla soglia o baseline, ma con una riduzione almeno del 10% rispetto all’anno 2022.
La novità riguarda il periodo di osservazione, che non corrisponderà più all’anno solare, ma andrà dal 1° gennaio al 30 settembre 2025. A partire dal 2026, tale periodo decorrerà dal 1° ottobre dell’anno precedente al 30 settembre dell’anno di domanda, con una soglia di tolleranza di 30 giorni in caso di avvio o cessazione dell’attività agricola al di fuori di tale intervallo.
I premi unitari rimangono quelli previsti dal piano strategico nazionale: Bovini da latte 66,0 €/UBA; Bovini da carne 54,0 €/UBA; Bovini a duplice attitudine 54,0 €/UBA; Bufalini 66,0 €/UBA; Vitelli a carne bianca 24 €/Uba; Ovicaprini 60,0 €/UBA.
- Livello 2: adesione al Sistema di qualità nazionale per il benessere animale (SQNBA) con pascolamento.
Al livello 2 sono ammissibili al premio gli allevamenti: bovini con orientamento produttivo latte e carne e quelli a duplice attitudine, suini per ciascuna categoria prevista in ambito ClassyFarm.
Nel 2025 si potrà accedere al premio PAC soltanto con l’adesione al sistema SQNBA, con relativa certificazione da parte degli Enti Certificatori. L’allevatore si impegna ad aderire al SQNBA nel rispetto degli impegni previsti dal relativo disciplinare con ricorso al pascolo, controllati e attestati dai rispettivi Organismi di Controllo inseriti nell’elenco del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste (MASAF) accreditati secondo lo schema UNI CE I EN ISO IEC 17065. Sono esentati dall’obbligo di certificazione i piccoli allevamenti, corrispondenti ad allevamenti bovini di consistenza massima 20 UBA riferita all’anno precedente, purché rispettino specifici impegni legati al pascolamento: almeno 60 giorni complessivi all’anno, con densità massima pari a 2 UBA per ettaro nelle zone vulnerabili ai nitrati e 4 UBA per ettaro nelle restanti zone. Tale deroga per i piccoli allevamenti è stata ammessa con Decreto ministeriale dell’11 marzo e dalla Regione Veneto con Decreto dirigenziale del 27 gennaio 2025.
Il premio unitario previsto è di 240 €/UBA per i Bovini da latte, da carne e a duplice attitudine; 300 €/UBA per i suini. Gli importi unitari effettivi erogati, per entrambi i livelli, sono determinati da Agea sulla base del numero delle UBA accertati dagli Organismi pagatori.