Dal 15 settembre è entrata in vigore della Bcaa6, una norma della condizionalità che prevede il mantenimento della copertura del suolo nei periodi più sensibili, che nel nostro Paese è stato fissato dal 15 settembre al 15 maggio. La copertura del suolo, infatti, consente di limitare o evitare i fenomeni della lisciviazione di elementi nutritivi, in particolare dell’azoto, dell’erosione e della riduzione della sostanza organica nei suoli.
La norma si applica a tutti i terreni agricoli (seminativi e colture permanenti), tranne quelli dotati di protezioni artificiali come serre o tunnel. Per poter soddisfare questo obbligo l’agricoltore deve attuare una delle seguenti azioni:
- mantenere la copertura vegetale, spontanea o seminata, per 60 giorni consecutivi nell’intervallo di tempo che va dal 15 settembre al 15 maggio dell’anno successivo;
- lasciare in campo i residui della coltura precedente per 60 giorni consecutivi, sempre compresi nell’intervallo dal 15 settembre al 15 maggio. In questo caso fa però eccezione l’esecuzione di fasce tagliafuoco.
Nella circolare Agea di fine agosto viene indicato che con “inerbimento spontaneo” si intende l’assenza di lavorazioni che compromettono la copertura vegetale del suolo. Sono comunque ammesse operazioni come la discissura, la rippatura, l’iniezione o distribuzione di effluenti non palabili con tecniche basso emissive. Riprendendo dal decreto sulla nuova condizionalità, Agea specifica inoltre che il grado di copertura vegetale può presentarsi anche non continuo e non omogeneo.
E’ quindi possibile assolvere al primo impegno eseguendo le lavorazioni prima o dopo l’intervallo di 60 giorni, in modo tale da consentire la crescita di una copertura vegetale spontanea, anche non continua e non omogenea, in questo arco di tempo. In alternativa, si può seminare una cover crop che permanga in campo per almeno 60 giorni. Oppure è possibile assolvere all’obbligo mantenendo in campo i residui colturali rinviando l’aratura a dopo il 15 novembre.
Sono previste anche delle deroghe all’impegno, che possono applicarsi nei seguenti casi:
- cause di forza maggiore, come, ad esempio, la presenza di condizioni climatiche anomale dichiarate da autorità competenti che impediscono la semina e/o le lavorazioni del suolo, o la presenza di motivazioni di ordine fitosanitario riconosciute;
- in presenza di terreni interessati da interventi di ripristino di habitat o biotopi che prevedono il mantenimento del terreno nudo nel periodo di impegno;
- semina di colture a perdere per la fauna;
- lavorazioni funzionali ad interventi di miglioramento fondiario;
- per la pratica del maggese, laddove essa sia una tecnica di aridocoltura giustificabile sulla base delle condizioni pedo-climatiche locali, a partire dal 1° marzo dell’annata agraria precedente. In questo caso sono consentite al massimo due lavorazioni nel periodo dal 1° marzo al 30 giugno di tale annata agraria;
- nel caso di colture sommerse come il riso.