E’ stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 17 marzo il decreto del ministro dell’Economia, di concerto con il ministro delle Politiche agricole, che definisce le percentuali di compensazioni per la cessione di animali vivi di specie bovina e suina.
Il decreto conferma per il 2018 le seguenti percentuali:
- 7,65% per i bovini e bufali
- 7,95% per i suini
La norma interessa i produttori agricoli che applicano il regime “speciale” IVA. Si tratta di un regime forfettario che non prevede la detrazione analitica dell’IVA pagata ai fornitori, bensì la detrazione prevista sulla base delle percentuali di compensazione.
In pratica, le cessioni dei prodotti agricoli effettuate dalle imprese che adottano il regime speciale avvengono applicando aliquote proprie dei singoli prodotti (4, 10 o 22%); si versa poi la differenza tra aliquota propria e percentuale di compensazione (ad esempio: 10% meno 7,65% o 7,95%).
Per le cessioni effettuate da produttori agricoli esonerati (quelli con volume d’affari nell’anno precedente non superiore a 7.000 euro) e nei passaggi di prodotti agricoli dai soci alla cooperativa quando entrambi i soggetti applicano il regime speciale IVA, le percentuali di compensazione assumono anche la funzione di aliquote IVA , pertanto determinano l’imposta indicata in fattura e corrisposta al cedente.