La legge di bilancio, tra le altre cose, per il periodo 2019-2021 ha stabilito che la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici venga riconosciuta con la seguente nuova modulazione per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a tre volte il trattamento minimo INPS, nella misura del 100 per cento. Per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a tre volte il trattamento minimo INPS:
- nella misura del 97% o per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo INPS. Inoltre, per le pensioni di importo superiore a tre volte il trattamento minimo – ma inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica – l’aumento di rivalutazione sarà comunque attribuito fino alla concorrenza del limite maggiorato.
- nella misura del 77% per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a quattro volte il trattamento minimo INPS, ma pari o inferiori a cinque volte il trattamento minimo INPS.
- nella misura del 52% per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS, ma pari o inferiori a sei volte il trattamento minimo INPS.
- nella misura del 47% per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo INPS, ma pari o inferiori a otto volte il trattamento minimo INPS.
- nella misura del 45% per i trattamenti pensionistici di importo superiore ad otto volte il trattamento minimo, ma pari o inferiori a nove volte il trattamento minimo INPS.
- nella misura del 40% per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a nove volte il trattamento minimo INPS.