È aperto il modulo di Avepa per la presentazione delle domande di sostegno per i danni indiretti subiti dalle imprese suinicole. L’intervento, che dispone di 10 milioni di euro, è finalizzato al sostegno delle imprese di allevamento suinicole che hanno subìto danni indiretti dall’applicazione dei provvedimenti sanitari attivati per l’adozione di misure di prevenzione, eradicazione e contenimento dell’epidemia di peste suina africana (PSA) dal 1° dicembre 2023 fino al 31 ottobre 2024.

Possono partecipare al sostegno le aziende situate sia all’interno che all’esterno delle zone di restrizione sanitaria, colpite dalle restrizioni sulla movimentazione degli animali e sulla commercializzazione dei prodotti derivati, ricompresi, a seconda dei casi, nelle seguenti fattispecie:

a) allevamenti di scrofe da riproduzione a ciclo aperto

b) allevamenti di scrofe da riproduzione a ciclo chiuso

c) allevamenti da ingrasso (comprensivi di allevamenti da svezzamento e magronaggio)

Le aziende ammissibili al sostegno sono impegnate nella produzione di verri, scrofe, scrofette, suini da ingrasso, suinetti. Il sostegno è finalizzato a compensare le imprese delle perdite dovute a:

a) deprezzamento dei riproduttori, dei suinetti, dei suini di allevamento e da macello per vendita degli animali o per svalutazione del prodotto a causa della provenienza da allevamenti ricadenti in zone soggette a restrizione sanitaria;

b) mancata produzione per l’interruzione della riproduzione delle scrofe;

c) prolungamento vuoto sanitario;

d) costi di produzione per prolungamento allevamento (blocco movimentazione).

il sostegno è determinato sulla base dei valori medi per ogni categoria di suini da vita e da riproduzione e della media dei costi standard pubblicati da ISMEA.

Importante: i richiedenti al ristoro devono dimostrare, attraverso documentazione formale di carattere sanitario, il danno indiretto subìto fuori dalla zona di restrizione a causa dei provvedimenti sanitari attivati per l’adozione di misure di prevenzione, eradicazione e contenimento, a seguito dell’epidemia di peste suina africana (PSA) per il periodo oggetto di aiuto. Al riguardo, il Ministero dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste con nota n. 82412 del 21 febbraio 2025 ha chiarito che per beneficiari ammissibili all’aiuto “situati all’esterno delle zone di restrizione sanitarie” si intendono quei casi in cui, a mero titolo esemplificativo, i richiedenti sono situati in zone non infette ma che macellano i propri animali presso un centro di macellazione che si trova nelle zone a restrizione sanitaria. Questi allevatori, nell’esempio citato, dovranno trovare un altro centro dove effettuare la macellazione. Se tale operazione comporta un danno economico per l’azienda, allora si configura un caso ammissibile al risarcimento. Il suddetto Dicastero ritiene che, per la summenzionata casistica, il nesso di causalità sia comprovato dalla documentazione relativa a contratti in essere che non è stato possibile onorare a causa del blocco della movimentazione

Le domande vanno presentate entro il 28 marzo 2025.

Allegati:

Decreto Masaf n. 77412 del 19 febbraio 2025

https://tinyurl.com/4sky2n93

Circolare Agea n. 15593/2025

https://tinyurl.com/mfzn5y84