Con nota della Direzione generale della sanità animale n. 36371 dell’11 dicembre 2024 e relativi allegati il Ministero della Salute ha disposto le misure di contrasto alla diffusione della PSA che sostituiscono quelle del provvedimento prot. 25539 del 21 agosto 2024, scaduto il 15 dicembre 2024. Esse riguardano la “sorveglianza continua” negli allevamenti con conseguenti campionamenti; notifiche di sospetti e focolai, metodologia per la indagine epidemiologica, flussi dei campioni.

Raccomandazioni generali su tutto il territorio nazionale:

✓ nel caso in cui sia necessario l’ingresso di veicoli o persone negli allevamenti di suini, questo deve avvenire nel rispetto delle condizioni di biosicurezza previste dalla normativa vigente (es. utilizzo appositi DPI).

✓ il contatto diretto con gli animali allevati (ingresso in zona pulita) può avvenire esclusivamente se strettamente necessario e comunque nel rispetto delle misure di biosicurezza previste dalle vigenti norme.

✓ va rispettato l’obbligo fondamentale da parte del Veterinario Ufficiale, del Veterinario libero professionista o di filiera di operare nel massimo rispetto delle condizioni di biosicurezza nell’effettuazione di ogni operazione, ivi inclusi i controlli e le operazioni di prelievo, nonché l’obbligo di pulizia e disinfezione dei veicoli e delle attrezzature utilizzate per il trasporto dei suini dopo ogni utilizzo ed evitando l’accesso dei conducenti degli automezzi nell’area pulita dell’allevamento.

✓ ogni caso di aumento anomalo della mortalità e/o sintomi compatibili con un sospetto di PSA deve prevedere immediatamente l’applicazione delle misure previste dal Regolamento delegato (UE) 2020/687. ✓ è vietato l’ingresso negli allevamenti suini di mezzi agricoli utilizzati per attività non collegate in modo diretto all’attività di allevamento, se non previa e accurata disinfezione.

✓ chiunque entri in un allevamento, inclusi i trasportatori di animali, prodotti e mangimi, è tenuto a fornire, su richiesta della AC, lo storico ed il dettaglio degli allevamenti visitati nel periodo potenzialmente definito a rischio per ogni specifico caso, in particolare, codice aziendale, data ingresso, targa automezzo e motivo visita.

Raccomandazioni per le zone di restrizione:

✓ i tecnici e i veterinari di fiducia che svolgono la loro attività all’interno delle zone di restrizione devono rispettare un periodo di “inattività” minimo di 48 ore prima di recarsi in allevamenti suini posti fuori ZR.

✓ venga garantita la separazione funzionale e gestionale (persone e mezzi) tra gli allevamenti da riproduzione e quelli da ingrasso presenti in ZR.

Negli allevamenti presenti in ZR le filiere Le movimentazioni dei capi potranno essere ora effettuate anche al di fuori delle zone in restrizione rispettando le norme comunitarie in vigore, l’Ordinanza ministeriale n. 5 del Commissario Straordinario ed in sintesi quanto previsto dagli allegati alla suddetta nota di cui:

– Allegato a) tratta i movimenti degli animali da vita; –

– Allegato b) tratta i movimenti verso il macello;

Allegato c) tratta le movimentazioni dei liquami;

Allegato d) tratta la movimentazione di carcasse di suini.

In merito all’Allegato a), a seguito di richiesta di chiarimenti da parte di Confagricoltura, con la nota DGSAF 36635 del 13 dicembre 2024 (Allegato 1) il Ministero ha previsto una errata corrige che chiarisce la possibilità di movimentazione dei capi da vita al di fuori delle zone in restrizione. La normativa citata ed ulteriori aggiornamenti si possono reperire nel sito ReSolVe (Rete di sorveglianza epidemiologica della Regione Veneto): https://tinyurl.com/3sttphfr