Con le ultime faq ministeriali ( https://tinyurl.com/yh4hn7e2 ) arrivano le novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2025: procedura semplificata e cumulabilità.
Dismettendo una macchina catalogata come Stage I o precedenti per acquistarne una di categoria Stage V, le imprese agricole potranno beneficiare del credito minimo d’imposta al 35% senza dover presentare la certificazione energetica. Si tratta di una semplificazione che consente alle aziende agricole di accedere al beneficio previsto dal piano di transizione 5.0 più facilmente.
Ricordiamo che il “Piano Transizione 5.0″ costituisce un importante elemento di continuità con l’operatività del credito d’imposta Transizione 4.0, che ha fornito un grande impulso all’innovazione tecnologica e digitale in agricoltura. Esso dispone di una dotazione di 6,3 miliardi di euro per il biennio 2024-2025: risorse queste che si sommano a quelle già previste per il piano Transizione 4.0. Si tratta di due incentivi complementari: mentre il credito di imposta 4.0, con un credito d’imposta del 20% sul costo dell’investimento, continua a incentivare l’acquisto di beni caratterizzati da innovazioni digitali, il piano Transizione 5.0 prevede incentivi più elevati per quegli investimenti in beni e attività che generino risparmi energetici o apportino miglioramenti dell’efficienza energetica.
Nello specifico, sono soggetti ad agevolazione gli investimenti sui processi che determineranno una diminuzione certificabile, calcolata in termini di tonnellate equivalenti di petrolio consumato per unità di prodotto, di almeno il 5% sulla specifica linea produttiva o del 3% sull’intera attività.
Su questo aspetto va sottolineato che l’incentivo così come costruito si presta maggiormente all’applicazione all’interno di linee produttive. Più problematica è la dimostrazione della riduzione energetica sull’acquisto di macchinari (trattori, ecc.).
Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, proprio allo scopo di facilitare l’accesso alla misura da parte delle imprese agricole, ha quindi consentito di beneficiare del credito minimo d’imposta al 35%, previsto dal Piano Transizione 5.0, semplicemente dismettendo un veicolo o macchinario catalogato come Stage I o precedenti per acquistare uno di categoria Stage V.
Nella sostanza si prevede la sostituzione, ed eventuale dismissione, dei macchinari che hanno terminato da oltre 24 mesi il periodo di ammortamento, a patto che il nuovo bene sia caratterizzato da un miglioramento dell’efficienza energetica verificabile sulla base di quanto previsto da norme di settore ovvero di prassi e che possegga caratteristiche tecnologiche analoghe al bene che si sostituisce. Nella sostanza viene meno il calcolo del risparmio energetico. Ciò è frutto della lunga interlocuzione con l’Ue ha permesso di superare le complesse difficoltà legate al principio Dnsh (Do No Significant Harm) sugli impatti ambientali. Chi vorrà, ovviamente, potrà effettuare un’analisi per dimostrare un maggiore risparmio energetico e ottenere così un credito d’imposta sino al 45%. Infine è stato comunicato che il credito d’imposta 5.0 è cumulabile con altre agevolazioni finanziate con risorse nazionali e da fondi europei a condizione che il cumulo non superi del costo sostenuto e che il sostegno non copra le medesime quote. Rimangono validi i divieti di cumulo espressamente previsti dalle altre agevolazioni, come ad nel caso del Credito 4.0. La nuova Faq 8.6 alla fine riporta: “A titolo esemplificativo, nel caso di un investimento in relazione al quale l’impresa abbia già fruito di un’agevolazione con intensità di aiuto pari al 60%, il credito d’imposta 5.0 si applica al residuo 40% dei costi.”