DOCUMENTI FISCALI E CONSERVAZIONE DI CARTELLINI VARIETALI. QUANTITATIVI MINIMI PER LA SEMINA
I documenti dovranno essere allegati alla domanda di contributo PAC per la verifica dell’ammissibilità al premio. Vanno quindi consegnati al CAA in fas di raccolta dati.
In attuazione di quanto previsto dal DM 23 dicembre 2022 n. 660087, per gli interventi del sostegno accoppiato a superficie di seguito riportati si rende necessario acquisire la documentazione comprovante la semina con seme certificato delle seguenti specie: frumento duro; girasole e colza; riso; barbabietola da zucchero; pomodoro da trasformazione; soia.
Sementi certificate e cartellini varietali
Come ripreso nel testo coordinato del DM per alcuni interventi di sostegno accoppiato, l’agricoltore è tenuto a conservare e a mettere a disposizione degli organismi pagatori gli elementi per la verifica delle condizioni di ammissibilità al sostegno accoppiato al reddito come fatture e cartellini relativi al materiale di propagazione e alle sementi certificate utilizzati per il trapianto e la semina.
Con la circolare AGEA prot. 21371 è stato precisato che, per quanto riguarda frumento duro, girasole, colza, riso, barbabietola da zucchero e soia, la prova dell’utilizzo di seme certificato è assolta dalla presenza, nei documenti fiscali (su fattura di acquisto o ddt di trasporto) delle seguenti informazioni minime:
- specie;
- varietà;
- n° di partita (comprensivo del lotto);
- categoria;
- quantità, avendo cura di evidenziare in chiaro l’unità di misura con cui viene indicata la quantità.
Per la richiesta del premio accoppiato la Bolla o fattura dovranno essere forniti al CAA in fase di raccolta dati per essere allegati alla domanda PAC 2024. Si evidenzia che in assenza di una delle predette informazioni vi è l’obbligo di allegare i cartellini varietali. Se la documentazione fiscale non è disponibile entro la data di scadenza, anche tardiva, della domanda in ragione delle tempistiche di semina della coltura, la stessa deve essere resa disponibile in fase istruttoria, secondo le modalità definite dall’Organismo pagatore competente, entro il 30 settembre dell’anno di domanda, ai fini di permettere agli agricoltori di beneficiare degli anticipi PAC.
Il chiarimento della circolare AGEA prot. 21371 è importante perché introduce una semplificazione, ma va bene verificato che nella documentazione fiscale vi sia la rispondenza di tutte le informazioni minime richieste. Infatti, se mancasse anche un solo elemento diventa obbligatorio conservare anche i cartellini varietali (e una copia degli stessi andrà allegata alla domanda PAC).
Esclusivamente nel caso di colture istituite per la produzione di sementi (moltiplicazione), in alternativa ai documenti sopra riportati o ai cartellini ufficiali è ammessa la dichiarazione di ritiro cartellini rilasciata dal CREA-DC.
Si precisa che la documentazione fiscale non deve essere antecedente al mese di settembre dell’anno precedente a quello di presentazione della domanda di aiuto e qualora i predetti documenti fiscali siano intestati ad un soggetto diverso dal richiedente all’aiuto, è necessario che quest’ultimo, secondo le modalità definite dall’Organismo Pagatore, indichi chiaramente il CUAA (codice fiscale) del soggetto che ha acquistato il prodotto, nonché la motivazione per la quale la documentazione non risulti intestata al beneficiario. A titolo esemplificativo tale casistica si verifica in presenza di successione mortis causa o cambio di denominazioni/trasformazioni societarie.Quantitativi minimi di semina
Con DM 27 settembre 2023 n. 525680 sono stati definiti i quantitativi minimi di seme che devono essere impiegati dagli agricoltori per ricevere il sostegno. I quantitativi di seme allo stato vigenti sono riportati nella tabella sottostante: