Come già comunicato, sulla Gazzetta Ufficiale del 13 settembre scorso è stato pubblicato il decreto Mipaaf contenente le disposizioni per l’utilizzo nelle etichette destinate alla commercializzazione dei prodotti agricoli e alimentari della specifica dizione «prodotto di montagna».
Si ritiene utile adesso specificare agli interessati alcuni aspetti sull’utilizzo della denominazione.
Gli interessati, prima di marchiare i loro prodotti con il logo «prodotto di montagna», devono inviare una comunicazione alla propria Regione, utilizzando il modello di cui all’allegato 1 del decreto ministeriale. Possono utilizzare la denominazione le imprese localizzate nei comuni montani, così come indicati nel regolamento sullo sviluppo rurale n. 1305/2013 (articolo 31, paragrafo 1). Vi rientrano i comuni che sono classificati totalmente o parzialmente montani.
L’utilizzo della denominazione «prodotto di montagna» è concesso unicamente per descrivere i prodotti destinati al consumo umano per i quali sia le materie prime sia gli alimenti per animali provengano essenzialmente da tali zone e, nel caso dei prodotti trasformati, anche la trasformazione abbia luogo in area montana, salvo le deroghe.
Nel caso dei prodotti vegetali le piante devono essere coltivate unicamente nelle aree di montagna. Per il miele l’utilizzo del logo è consentito ove le api abbiano raccolto il nettare e il polline esclusivamente nelle zone di montagna.
In relazione ai prodotti di origine animale, l’indicazione facoltativa può essere applicata nei seguenti casi:
- a quelli ottenuti da animali allevati nelle zone di montagna e trasformati in tali zone;
- a quelli derivanti da animali allevati, per almeno gli ultimi due terzi del loro ciclo di vita, in zone di montagna, se i prodotti sono trasformati in tali zone;
- a quelli derivanti da animali transumanti allevati, per almeno un quarto della loro vita, in pascoli di transumanza nelle zone di montagna.
La proporzione di mangimi non prodotti in zone di montagna, costituente la dieta annuale ed espressa in percentuale di sostanza secca, non deve superare il 50% per gli animali di allevamento diversi dai ruminanti e dai suini, il 40% per i ruminanti e il 75% per i suini.
Le proporzioni di mangimi degli animali diversi dai suini non si applicano in caso di transumanza quando i capi sono allevati al di fuori delle zone di montagna.
In relazione agli ingredienti, come erbe, spezie e zucchero, utilizzati nella preparazione dei prodotti di origine animale e vegetale, è ammessa l’origine anche da aree al di fuori delle zone di montagna, purché non superino il 50% del peso totale degli ingredienti.
Per gli impianti di trasformazione, in merito alle operazioni di macellazione di animali, di sezionamento e disossamento delle carcasse e a quelle di spremitura dell’olio di oliva, gli impianti devono essere situati non oltre 30 km dal confine amministrativo della zona di montagna.
Per il latte e i prodotti lattiero-caseari ottenuti al di fuori delle zone di montagna in impianti di trasformazione in funzione dal 3/01/2013, viene stabilita una distanza non superiore a 10 km dal confine amministrativo della zona di montagna.