Negli ultimi anni, l’Agenzia delle Entrate ha fornito risposte in merito a casi specifici di aziende che intendevano combinare le diverse ipotesi di impianto.

La produzione di energia fotovoltaica effettuata da imprese agricole beneficia di un regime di tassazione agevolata. Con l’art. 1, c. 910 della legge 208/2015 è stata innalzata a 260.000 Kwh la franchigia per la produzione e cessione di energia fotovoltaica in connessione entro il cui limite l’attività è produttiva di reddito agrario.

Oltre tale limite il reddito è determinato applicando ai corrispettivi registrati ai fini IVA, relativamente alla componente riconducibile all’energia ceduta con esclusione dell’incentivo, il coefficiente di redditività del 25%, e su questo importo si calcola l’Irpef. È quindi importante verificare la sussistenza delle condizioni perché l’attività di produzione di energia possa essere considerata connessa a quella agricola.

In un caso con la risposta n. 319/2022, una società agricola, avendo già un impianto fotovoltaico a terra di 999 kW, chiedeva se la costruzione di un secondo impianto (999 kW), con i requisiti di connessione, inclusa l’integrazione architettonica parzialecome tetto di copertura su capannoni, potesse costituire un’attività connessa. L’Agenzia delle Entrate ha risposto che la società agricola può beneficiare del coefficiente del 25% anche sulla produzione di energia del secondo impianto, purché siano rispettati i requisiti di connessione e prevalenza dell’attività agricola.

In un altro caso con la risposta 11/2024, è stato chiesto se, nell’ipotesi di un nuovo impianto fotovoltaico a terra di 5 MW, in presenza di altri due impianti (di 296 KwT e 44 KwT), per la tassazione al 25% fosse da considerare l’intero volume d’affari della produzione di energia (tre impianti) e raffrontarlo con quello complessivo dell’attività agricola (esclusa la componente della produzione di energia), o se fosse necessario un raffronto tra il volume d’affari prodotto da ogni singolo impianto con quello dell’attività agricola riconducibile al fondo sul quale lo stesso è installato. L’Agenzia delle Entrate ha ricordato che un impianto di potenza di 5 MW implica il superamento del limite di 1 MW e pertanto è possibile la connessione solo qualora si rispetti il criterio del volume d’affari. A questo proposito, occorre raffrontare il volume d’affari complessivo dell’attività agricola, esclusa la produzione di energia, con il volume d’affari relativo alla produzione di energia di tutti gli impianti fotovoltaici.

Sono stati inoltre chiesti chiarimenti nell’ipotesi in cui, per ragioni straordinarie, il raccolto dell’attività agricola non fosse in linea con le attese (ad esempio a causa della siccità) e pertanto, a consuntivo, non fosse rispettato criterio della prevalenza del volume d’affari. L’Agenzia delle Entrate ha ribadito che tale verifica va effettuata al termine di ogni anno, e non rileva l’eventuale sussistenza di ragioni eccezionali che abbiano comportato una riduzione del volume d’affari da attività agricola.

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