A seguito di noti eventi di cronaca legati a gravi infortuni mortali avvenuti in alcuni importanti cantieri, il legislatore d’urgenza è intervenuto modificando le pene previste in caso di appalti e distacchi illeciti.
La normativa, sul punto, si caratterizza per la sua notevole stratificazione, prevedendo conseguenze diverse sotto il profilo civilistico e penalistico.
Prima di entrare in merito, si ricorda che un appalto può essere considerato genuino quando l’appaltatore sia un imprenditore che, come tale, impiega una propria organizzazione produttiva, assumendo tutti i rischi connessi alla prestazione appaltata. Viceversa, quando l’appaltatore si limita ad essere un mero intermediario di manodopera, limitandosi de facto a gestire ed organizzare la forza lavoro, l’appalto deve essere considerato illecito.
Parimenti, un distacco è genuino quando vi sia l’interesse del distaccante – sul punto irrilevante è l’interesse del distaccatario – ed il rapporto abbia natura temporanea. In assenza dei due presupposti – il che tipicamente accade quando il distacco è motivato dall’interesse del distaccatario, ossia di colui che riceve la prestazione lavorativa – il distacco è illecito.
Dal punto di vista civilistico, appalti e distacchi illeciti consentono al lavoratore di agire in giudizio per ottenere il riconoscimento dell’esistenza del rapporto di lavoro direttamente in capo al committente o al distaccatario.
Dal punto di vista penale, il c.d. decreto PNRR – d.l. 19/2024 – ha significativamente inasprito le pene previste per il reato contravvenzionale derivato dagli appalti e dai distacchi illeciti. Se nel passato, la pena era costituita da una mera ammenda – dunque da una sanzione pecuniaria –, il legislatore d’urgenza ha previsto, ora, la punibilità con la pena dell’arresto fino a un mese o dell’ammenda di € 60,00 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione. Le pene si applicano sia al committente/distaccante sia all’appaltatore/distaccatario. La pena è aumentata in caso di:
– sfruttamento dei minori,
– recidiva nei tre anni precedenti,
– finalità specifica di elusione di norme inderogabili di legge o di contratto collettivo.
In sede di conversione, è stato, peraltro, specificato che l’ammenda non potrà essere inferiore a € 5.000,00 né superiore a € 50.000,00.
Rimangono ferme le ulteriori fattispecie penali punibili in materia, tra le quali il reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro.
Si precisa, infine, che la natura illecita dell’appalto e/o del distacco non faccia cessare il regime di solidarietà per il pagamento di retribuzioni e contributi previsto dall’art. 29, comma secondo, d. lgs. 276/2003.
Si richiama, ancora una volta, l’attenzione di tutti gli associati nell’utilizzo corretto di appalto e distacco, onde evitare il rischio di esporsi a tutte le conseguenze – anche penali – sopra precisate. Gli Uffici dell’Associazione rimangono a disposizione di tutti gli iscritti per fornire ogni informazione, analisi e valutazione del caso.