In riferimento ai certificati di abilitazione all’acquisto ed alla vendita dei prodotti fitosanitari (articoli 8 e 9 del d.lgs. n.150/12, certificati di abilitazione alla vendita ed all’acquisto di prodotti fitosanitari), in scadenza nel 2020 o in corso di rinnovo, si ricorda che la loro validità è stata prorogata di dodici mesi e comunque almeno fino al novantesimo giorno successivo alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza, fissata nei giorni scorsi al 30 aprile 2021.
Medesima proroga è prevista anche per gli attestati di funzionalità delle macchine irroratrici (art. 12 del d.lgs. n.150/12). Difatti, il comma 5-bis dell’articolo 224 (misure in favore della filiera agroalimentare) del D.L. n. 34/20, cosiddetto Decreto Rilancio (modificato dalla Legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77), ha modificato il comma 4-octies dell’articolo 78 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, estendendo i termini della proroga già prevista in precedenza e chiarendo che si applica anche agli attestati di funzionalità delle macchine irroratrici. Ad oggi, quindi, sia i certificati di abilitazione all’acquisto di prodotti fitosanitari, che gli attestati di funzionalità delle macchine irroratrici sono validi almeno fino al 29 luglio 2021.
Ovviamente, tale data andrà rivalutata in funzione di ulteriori slittamenti dello stato di emergenza.