Dal prossimo 1° gennaio 2022 il limite per il trasferimento di denaro contante scende a 1.000 euro (attualmente è di 2.000 euro). Per importi pari o superiori a detto limite sarà quindi necessario effettuare i pagamenti tramite intermediari abilitati, quali banche e poste, e cioè con bonifico bancario, carta di credito, assegno non trasferibile ecc.
Il limite riguarda il valore complessivo di un’operazione, ed il frazionamento della stessa in più importi è ammesso solo se previsto dalla prassi commerciale o da accordi contrattuali. Ad esempio, nel caso in cui il prezzo complessivamente dovuto per un acquisto sia di importo pari o superiore a € 1.000, lo stesso può essere pagato a rate in contanti solo se:
– l’importo di ciascuna rata / acconto è inferiore a € 1.000;
– la rateizzazione è prevista dal contratto sottoscritto dalle parti dal quale deve risultare:
– l’importo complessivo da pagare;
– l’indicazione delle singole rate e delle relative scadenze.
L’Amministrazione finanziaria può valutare, caso per caso, se il frazionamento sia stato realizzato con lo specifico scopo di eludere detta norma.
Alle violazioni è applicabile la sanzione amministrativa da 3.000 a 5.000 euro.
Si ricorda che gli assegni bancari e circolari possono essere emessi per importi pari o superiori a 1.000 euro solo indicando il nome del beneficiario e la clausola di non trasferibilità.