L’Agenzia delle Entrate, su sollecito di Confagricoltura, con una specifica risoluzione (n. 73/2018), si è espressa in merito al trattamento fiscale dell’attività faunistico-venatoria, esercitata da un imprenditore agricolo, appositamente autorizzato dall’amministrazione territoriale competente. Il caso preso in esame è quello di un agricoltore, sia ditta individuale che società semplice, che, con attrezzature agricole e con lavoratori assunti con “contratti agricoli”, effettua:
- allevamento di selvaggina, alimentata con mangimi ottenuti dai terreni dell’azienda agricola;
- concessione dell’attività venatoria a terzi, a fronte del pagamento di un corrispettivo;
- realizzazione di interventi agro-forestali volti a mantenere l’habitat naturale.
L’argomento è quello delle attività agricole connesse di servizi; sono tali quelle prestate mediante “l’utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell’azienda normalmente impiegate nell’attività agricola esercitata”. Sono quindi necessari entrambi i seguenti due requisiti:
l’imprenditore che svolge tali attività deve essere lo stesso soggetto imprenditore agricolo che esercita la coltivazione del fondo o del bosco o l’allevamento di animali;
l’imprenditore per lo svolgimento di tali attività deve utilizzare prevalentemente attrezzature o risorse dell’azienda normalmente impiegate nell’attività agricola principale.
Secondo l’Agenzia delle Entrate, inoltre, la fornitura di servizi da parte dell’imprenditore agricolo, per poter rientrare tra le attività connesse, non deve assumere per dimensione, organizzazione di capitali e risorse umane, la connotazione di attività principale: le attrezzature agricole, così come le altre risorse dell’azienda, non devono essere impiegate nell’attività connessa in misura prevalente rispetto all’utilizzo operato nell’attività di coltivazione del fondo, del bosco o di allevamento; il requisito della “prevalenza” è rispettato quando il fatturato derivante dall’impiego da attrezzature o risorse normalmente impiegate nell’attività agricola principale è superiore al fatturato ottenuto attraverso l’utilizzo delle altre attrezzature o risorse.
Ricordiamo che le attività connesse di servizi sono tassate in modo forfetario: per le imposte dirette si paga Irpef sul 25% dei ricavi, per l’IVA si versa la metà di quanto applicato al fatturato.