Con la pubblicazione sul BUR n.31 del 3 marzo 2023 della DGR n.174, vengono approvate le nuove disposizioni applicative e procedurali per lo svolgimento delle attività di Turismo Rurale da parte delle aziende agricole. Tali disposizioni conseguono alla promulgazione della L.R. 20 settembre 2022 n. 23 “Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 «Disciplina delle attività turistiche connesse al settore primario»”.
La nuova legge riguardante le attività turistiche connesse al settore primario, procede ad una ridefinizione delle tipologie di attività che possono essere ricomprese nel Turismo Rurale (art. 12 bis), identificando le seguenti tre aree tematiche:
- a) area agricoltura ed enogastronomia: include le attività che concernono la scoperta delle tecniche produttive, la trasformazione dei prodotti primari, i prodotti agricoli tipici e le tradizioni culinarie del territorio regionale;
- b) area ambiente naturale, paesaggio, aree protette, inclusi i corsi d’acqua e le aree lagunari: include le pratiche culturali, ricreative e di escursionismo nel territorio aziendale, volte alla sua valorizzazione;
- c) area patrimonio architettonico e culturale: include le iniziative culturali di valorizzazione dell’architettura rurale e gentilizia (quali le Ville Venete e castelli), dei musei rurali e degli altri beni culturali e architettonici legati alla storia e alla cultura rurale, nella disponibilità dell’impresa agricola.
Tipologie di attività esercitabili
La DGR n. 174 stabilisce a titolo esemplificativo quali attività possono essere esercitate per ciascuna area tematica:
lett. a) area agricoltura e gastronomia:
– visite aziendali finalizzate alla scoperta delle tecniche produttive, di trasformazione dei prodotti agricoli aziendali, nonché delle principali produzioni tipiche e tradizioni culinarie del Veneto e svolte in connessione con le produzioni agricole ottenute in azienda (ad es. visite agli allevamenti e/o alle coltivazioni aziendali ed illustrazione dei processi produttivi e di trasformazione dei prodotti agricoli aziendali);
lett. b) area ambiente naturale, paesaggio e aree protette; attività svolte in ambito aziendale e, qualora si tratti di azienda agrituristica, anche al di fuori dei beni fondiari nella disponibilità dell’azienda, ai sensi dell’art. 5 comma 5 della L.R. n. 28/2012 e s.m.i.:
– svolgimento di attività culturali, ricreative e di escursionismo finalizzate alla valorizzazione aziendale e, qualora azienda agrituristica, anche alla visita del territorio e dell’ambiente naturale in cui questa è collocata;
– turismo equestre (art. 1 comma 2 – L.R. n. 9/2018)1 ed attività di supporto a questo associate, svolte attraverso l’utilizzazione dei beni strumentali aziendali;
– attività di supporto alle attività di cicloturismo (art. 6 comma 4 – L.R. n. 35/2018)2 ;
lett. c) area patrimonio architettonico e culturale: – visite aziendali ed iniziative culturali finalizzate alla conoscenza ed alla valorizzazione dell’architettura rurale e gentilizia (ad es. ville venete e castelli, corti rurali, casoni, mulini, etc.), dei musei rurali e degli altri beni culturali e architettonici, nella disponibilità dell’azienda agricola e legati alla storia e alla cultura rurale del Veneto.
Si sottolinea che la normativa esclude dalle attività facenti capo al Turismo Rurale le attività di degustazione delle produzioni aziendali, in quanto ricadenti in altra specifica previsione normativa; tali attività, per poter essere svolte, dovranno essere inserite nell’attività di agriturismo – somministrazione di pasti e/o spuntini o nelle attività di enoturismo / oleoturismo.
Requisiti per l’esercizio dell’attività di Turismo Rurale
I principali requisiti necessari per attivare l’attività di Turismo Rurale sono i seguenti:
- Essere un’impresa agricola di cui all’articolo 2135 del Codice civile, con sede operativa nel territorio della Regione del Veneto;
- Le attività di turismo rurale devono essere finalizzate alla valorizzazione dell’ambiente, della cultura, delle tradizioni e dei prodotti aziendali tipici del mondo agricolo del Veneto;
- Le attività di Turismo Rurale devono essere svolte in rapporto di connessione con le attività aziendali e non devono essere prevalenti rispetto ad esse in termini di tempo lavoro.
Le attività di turismo rurale devono essere svolte nel fondo dell’impresa agricola, ad esclusione
delle attività di cui alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 12 bis della legge n. 28/2012 e s.m.i (attività culturali, ricreative ed escursionistiche, di turismo equestre, e attività di supporto al cicloturismo), per le quali è ammesso lo svolgimento anche all’esterno dei beni fondiari aziendali,
esclusivamente da parte delle aziende agrituristiche in esercizio. Per lo svolgimento di tali attività
è inoltre possibile la stipula di convenzioni con enti locali, finalizzate alla valorizzazione del
territorio e del patrimonio rurale.
Come avviare l’attività di Turismo Rurale
Gli imprenditori agricoli che intendano esercitare un’attività di Turismo Rurale, devono presentare alla Regione Veneto per il tramite dello sportello SUAP del Comune di competenza la seguente documentazione:
- Comunicazione per il riconoscimento dei requisiti per l’esercizio delle attività di turismo rurale;
- Relazione tecnica in cui vengono descritte le attività che si intendono svolgere nell’ambito di quelle ammesse.
Per l’avvio dell’attività sarà invece necessario presentare la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.) al Comune nel cui territorio è ubicata la sede operativa dell’azienda.
Per ulteriori approfondimenti sulla normativa e per la modulistica, si riporta il link alla relativa pagina del sito della Regione Veneto:
Gli uffici di Confagricoltura sono a disposizione dei soci per gli approfondimenti sulla materia e per l’elaborazione delle domande di riconoscimento dei requisiti per lo svolgimento dell’attività di turismo rurale.