Il Decreto Aiuti-ter, per la busta paga di novembre, ha “rispolverato” una misura simile a quella di cui hanno beneficiato una larga platea di destinatari – lavoratori e non – nello scorso mese di luglio
Rispetto, però, all’una tantum di € 200,00 erogata nella mensilità dello scorso luglio, il nuovo “bonus” presenta alcune differenze ma, soprattutto, una minore incertezza applicativa, considerato che l’INPS è già intervenuta fornendo i chiarimenti necessari con la propria circolare n. 116 del 17.10.2022.
Limitando il presente contributo ai soli lavoratori, la nuova indennità spetta a tutti i lavoratori dipendenti, che non siano titolari di trattamenti pensionistici e di reddito di cittadinanza, purché siano in forza nel mese di novembre 2022.
Hanno diritto alla misura tutti i lavoratori: gli assunti a tempo indeterminato, a tempo determinato, a tempo parziale, in somministrazione, a prescindere dal fatto che il loro datore di lavoro assuma o meno la natura di imprenditore. Sono, però, esclusi, come già accadeva per la misura di luglio, i lavoratori domestici e gli operai agricoli a tempo determinato, che dovranno presentare domanda direttamente all’INPS.
A differenza del bonus € 200,00, l’una tantum di € 150,00 è destinata ai soli lavoratori che percepiscano una retribuzione, il cui imponibile previdenziale, a novembre 2022, non superi i € 1.538,00.
A fronte dei requisiti, di cui sopra, l’indennità sarà erogata nella retribuzione di competenza del mese di novembre 2022 a fronte di apposita dichiarazione resa dal lavoratore che ne ha diritto.
Si ricorda che, in caso di pluralità di rapporti di lavoro, la dichiarazione dovrà essere presentata ad un solo datore di lavoro, affinché sia solo colui che la riceva a provvedere al relativo versamento.