Il “Decreto Crescita” (D. L. n. 34 del 2019) ha ripristinato l’obbligo della denuncia fiscale all’Agenzia delle Dogane per la vendita di alcolici, per i soggetti che ne erano in precedenza esclusi. I soggetti interessati sono: esercizi pubblici, esercizi di intrattenimento pubblico, esercizi ricettivi e i rifugi alpini, che la “Legge sulla Concorrenza” (n. 24 del 2017) aveva esonerato da tale adempimento a partire da agosto 2017. Sono compresi tra questi anche le imprese agrituristiche.
I sopra indicati soggetti continuano comunque a beneficiare della soppressione del diritto annuale di licenza e dell’esonero dalla tenuta dell’apposito registro di carico e scarico.
Si precisa inoltre che l’attività di vendita di prodotti alcolici nel corso di sagre, fiere, mostre ed eventi similari a carattere temporaneo e di breve durata continua a non essere soggetta all’obbligo di denuncia fiscale.
Con Nota del 20/9/2019, l’Agenzia delle Dogane ha fornito le relative istruzioni operative, a seconda della data di inizio attività, che riepiloghiamo nel seguente schema.
Soggetti che svolgono l’attività da prima del 29/8/2017, già in possesso della licenza.
Non sono necessari ulteriori adempimenti, in quanto la licenza rilasciata in precedenza ha piena efficacia.
Nel caso siano intervenute variazioni nella titolarità dell’esercizio di vendita, l’attuale gestore ne deve dare tempestiva comunicazione al competente Ufficio delle Dogane, per l’aggiornamento della licenza di esercizio.
Soggetti che hanno avviato l’attività dal 29/8/2017 al 29/6/2019 (periodo di abrogazione dell’obbligo della preventiva richiesta della licenza)
Devono provvedere entro il 31/12/2019 a presentare la “denuncia di avvenuta attivazione esercizio di vendita di prodotti alcolici assoggettati ad accisa per il rilascio della licenza di esercizio”, il cui modulo è reperibile nel sito internet www.adm.gov.it
Soggetti che hanno avviato l’attività dopo il 30/6/2019
La comunicazione presentata al SUAP per l’avvio della vendita al minuto o della somministrazione di alcolici equivale alla denuncia di attivazione all’Agenzia delle Dogane. Non è quindi necessario presentare la denuncia all’Agenzia delle Dogane, in quanto vi provvede il SUAP.