La vendita al dettaglio effettuata dagli imprenditori agricoli è disciplinata dall’art. 4 del Decreto Legislativo n. 228/2001 (c.d. Legge di Orientamento).

Si ricorda alle aziende associate che per effettuare l’attività di vendita diretta, è OBBLIGATORIA la comunicazione di avvio attività (o eventuale variazione – subentro, cessazione) al Comune tramite apposita pratica SUAP e conseguente variazione camerale.

La comunicazione NON è obbligatoria SOLO nel caso in cui il punto vendita sia all’aperto, cioè senza l’ausilio dei locali, e sia collocato all’interno dell’azienda agricola.

Riepiloghiamo qui di seguito le modalità della vendita diretta permesse all’imprenditore agricolo.

• In sede fissa:

  • in locali aziendali aperti al pubblico;
  • su superfici a cielo aperto nell’ambito aziendale o destinate alla produzione primaria (autoraccolta);
  • su altre superfici private a cielo aperto;
  • in locali aperti al pubblico posti fuori dell’azienda;

• in forma itinerante senza posteggio pubblico;

• in forma itinerante su area pubblica;

  • in sagre, fiere e manifestazioni;
  • con posteggio pubblico;

• nei farmer’s market;

• tramite macchine erogatrici (distributori di latte crudo); • tramite internet (e-commerce)sia con un proprio sito web sia tramite altri siti di e-commerce. Quando i beni in vendita sono destinati al consumatore finale e dal sito è possibile effettuare un ordine d’acquisto, si rientra nell’ambito della vendita diretta ed è necessario effettuare la preventiva comunicazione al Comune ove è ubicata l’azienda di produzione. Con e-commerce è possibile vendere, in teoria, tutto ciò che l’impresa agricola può vendere in un negozio reale.