Ricordiamo che entro il prossimo 30 giugno dovrà essere versato il saldo per l’anno 2016 e la prima rata di acconto per il 2017 delle imposte derivanti dalla dichiarazione dei redditi e Irap. Le imposte possono essere versate anche entro il 31 luglio (il 30 cade di domenica), con la maggiorazione dello 0,40%. E’ possibile versare a rate mensili; i versamenti devono comunque concludersi entro il mese di novembre. I codici tributo da utilizzare nel mod. F24 sono i seguenti:
- 4001 – Irpef saldo
- 4033 – Irpef acconto prima rata
- 3801 – addiz.le regionale all’Irpef
- 3800 – Irap saldo
- 3812 – Irap acconto prima rata
- 3844 – addiz.le comunale all’Irpef – saldo
- 3843 – addiz.le comunale – acconto
- 1842 – cedolare secca – saldo
- 1840 – cedolare secca – acconto prima rata
Successivamente, le dichiarazioni devono essere presentate all’Agenzia delle Entrate, entro il 30 settembre in via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato.
Si ricorda che i redditi dominicali ed agrari dei terreni quest’anno devono essere ulteriormente rivalutati del 30%. Detta rivalutazione non si applica per i terreni posseduti e condotti da IAP e CD, iscritti alla previdenza agricola, nemmeno nei confronti dei soci persone fisiche, CD e IAP, iscritti nella previdenza agricola, che hanno concesso in affitto o in comodato i terreni alla società. Invece, le società agricole Snc, Sas e Srl che hanno optato per la tassazione su base catastale, anche se in possesso della qualifica IAP, devono comunque applicare l’ulteriore rivalutazione del 30%, perché il reddito prodotto si qualifica sempre quale reddito d’impresa.
Con riferimento all’Irap, si ricorda che è stata introdotta l’esenzione per i soggetti che esercitano le attività agricole nei limiti del reddito agrario. Restano comunque soggette all’imposta, con applicazione dell’aliquota ordinaria del 3,9%, le attività di agriturismo, di allevamento eccedenti (con terreni insufficienti a produrre almeno un quarto dei mangimi necessari), le altre attività connesse (trasformazione e manipolazione di prodotti non rientranti tra quelli indicati nell’apposito decreto ministeriale e prestazioni di servizi) e quelle di produzione di energia da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche oltre i limiti del reddito catastale.
Ricordiamo inoltre che, sempre il 30 giugno, dovrà essere versato il diritto camerale, senza la maggiorazione.