L’8 dicembre 2023 entrerà in vigore il regolamento (UE) 2021/2117 relativo ai nuovi obblighi di etichettatura dei vini che prevedono l’elenco degli ingredienti e della dichiarazione nutrizionale dei prodotti vitivinicoli e dei prodotti vitivinicoli aromatizzati.
Si evidenzia che sarà consentita la prosecuzione della commercializzazione, senza le nuove indicazioni obbligatorie in etichetta, dei vini prodotti prima dell’8 dicembre 2023 fino a esaurimento delle scorte. Quindi anche i vini della vendemmia 2023 se prodotti prima dell’8 dicembre 2023 saranno esentati dai nuovi obblighi.
In relazione all’argomento, il MASAF ha ritenuto utile, anche in considerazione delle richieste di Confagricoltura, fornire chiarimenti per una corretta applicazione delle nuove previsioni (Circolare n. 656765 del 28 novembre 2023).
Il MASAF precisa che “affinché un vino possa non venire etichettato secondo le nuove disposizioni, in quanto prodotto anteriormente all’8 dicembre 2023, dovrà possedere le caratteristiche ed i requisiti di cui all’allegato VII, parte II del Regolamento (UE) n. 1308/2013 e, come tale, dovrà risultare in carico sul registro vitivinicolo alla data del 7 dicembre 2023, fermo restando il rispetto dei termini e delle modalità di registrazione previsti dal Regolamento (UE) n. 273/2018 e dal DM 293 del 20/03/2015”. Si ricorda in merito che talune operazioni possono essere registrate entro 30 giorni nel caso di soggetti che si avvalgono della contabilità computerizzata che possa giustificare le operazioni e la giacenza non ancora caricate sul registro e nel caso in cui le operazioni e giacenza possano essere controllate in qualsiasi momento sulla base dei documenti giustificativi. Per i soggetti non obbligati alla tenuta del registro telematico, la prova della produzione del vino prima dell’8 dicembre 2023 sarà fornita dalla dichiarazione di produzione e/o giacenza e da altri documenti giustificativi attendibili.
Per quanto concerne i documenti di accompagnamento il MASAF chiarisce l’obbligo solo per i vini sfusi di riportare la lista degli ingredienti nei documenti di accompagnamento. Qualora non ci sia spazio sufficiente sarà possibile allegare una scheda apposita con la lista degli ingredienti che riporti il riferimento al documento di accompagnamento e altrettanto nel documento di accompagnamento dovrà essere “fatto un rimando alla scheda allegata”.
In caso di vini esportati in Paesi terzi sarà possibile derogare ai nuovi obblighi solo se la normativa del Paese terzo di destinazione sia chiaramente in contrasto con la nuova disciplina europea, ad esempio quando il Paese di destinazione vieti espressamente di riportare in etichetta gli ingredienti o il valore energetico.
Il valore energetico dovrà essere calcolato utilizzando i fattori di conversione di cui all’allegato XIV del Reg. UE n.1169/2011 e indicati in kilojoule (kJ) e chilocalorie (kcal) che prevedono che per 1 grammo di alcol ci siano 29 kj o 7 kcal. Il MASAF ricorda in tale criterio di conversione “il calcolo del valore energetico dell’alcol (etanolo) fa riferimento al peso (g) e non al volume (ml) dell’alcol. Al riguardo, sarà necessario moltiplicare il volume dell’alcol per la densità dello stesso prima di operare la conversione (1 ml di alcol etilico = 0,78 g di alcol etilico)”.
Infine, per quanto concerne le disposizioni sanzionatorie il MASAF informa in caso di mancato rispetto degli obblighi in oggetto si applicherà la sanzione prevista all’articolo 74, comma 1, della legge 238/2016 che prevede la sanzione amministrativa pecuniaria da 250 euro a 5.000 euro.