Il Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81 ha apportato alcune importanti novità in materia di lavoro accessorio e del relativo mezzo di pagamento utilizzato (voucher)
• La prima novità riguarda l’innalzamento fino a 7.000 euro del limite annuale dei compensi per le prestazioni di lavoro accessorio.
• Altrettanto importante è l’estensione anche ai committenti imprenditori agricoli del limite di compenso di 2.000 euro netti annui a favore del singolo prestatore di lavoro.
• Altra importante novità consiste nel fatto che le prestazioni di lavoro accessorio possono essere rese in tutti i settori produttivi, nel limite complessivo di € 3.000,00, da percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito. L’INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio.
• Le disposizioni del decreto si applicano per il settore agricolo:
a) alle attività lavorative di natura occasionale rese nell’ambito delle attività agricole di carattere stagionale effettuate da pensionati e da giovani con meno di venticinque anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell’anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l’università;
b) alle attività agricole svolte a favore di soggetti esonerati dalla contabilità IVA, prestate da qualsiasi soggetto purchè non iscritto negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli l’anno precedente.
• Viene modificata inoltre parte della procedura telematica di acquisto dei buoni lavoro: i committenti imprenditori o professionisti possono acquistare i buoni lavoro esclusivamente con modalità telematiche (compresi i tabaccai autorizzati) mentre gli altri committenti potranno acquistare i buoni lavoro anche presso le altre rivendite autorizzate (sedi Inps, uffici postali, sportelli bancari e tabaccai autorizzati ).
• Introdotta la comunicazione obbligatoria preventiva: i committenti sono tenuti, prima dell’inizio della prestazione, a comunicare alla Direzione Territoriale del Lavoro (DTL) competente, attraverso modalità telematiche i dati anagrafici e il Codice Fiscale del lavoratore, indicando, altresì, il luogo della prestazione con riferimento ad un arco temporale non superiore a trenta giorni successivi. Tale comunicazione va a sostituire quella precedente da effettuarsi all’Inps.
Periodo transitorio:
Il comma 8 dell’Art. 49 del Decreto Legislativo in oggetto così cita: “Fino al 31 dicembre 2015 resta ferma la previgente disciplina per l’utilizzo dei buoni per prestazioni di lavoro accessorio già richiesti alla data di entrata in vigore del presente Decreto”