L’anno fiscale in corso a breve si andrà a concludere. Le aziende sono, tuttavia, ancora nella condizione di poter riconoscere ai propri dipendenti alcuni strumenti di welfare aziendale avvalendosi delle incentivazioni fiscali previste per l’anno in corso. Si ricorda che, in virtù del c.d. principio di cassa allargato, rientrano nelle misure fiscali previste per l’anno 2023 tutte le erogazioni effettuate sino al 12.01.2024.
In primis, le aziende possono riconoscere fringe benefits, sotto forma di beni ceduti, servizi prestati nonché somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale.
Al contrario di quanto accaduto per i due precedenti anni fiscali, per quello corrente la soglia di esenzione fiscale dei fringe benefits diverge in modo sensibile a seconda della famiglia del singolo lavoratore. Per i lavorati privi di figli a carico, la soglia di esenzione è quella prevista dall’art. 51, comma terzo, TUIR, vale a dire € 258,23. Di contro, per i dipendenti che abbiano figli a carico, il Decreto Lavoro ha innalzato la soglia sino a € 3.000,00.
Si considerano figli fiscalmente a carico:
- i figli con età non superiore a ventiquattro anni e con reddito complessivo annuo non eccedenti € 4.000,00;
- i figli che abbiano già compiuto ventiquattro anni e con reddito annuo non superiore a € 2.850,41.
Come precisato dall’Agenzia delle Entrate, è sufficiente la presenza anche di un solo figlio fiscalmente a carico per godere della soglia di esenzione di € 3.000,00.
È onere del lavoratore, che voglia accedere alla soglia di esenzione di maggior favore, presentare apposita dichiarazione al datore di lavoro con l’indicazione del codice fiscale dei figli, in difetto della quale rimane applicabile la soglia standard di € 258,23.
Per qualsiasi altro aspetto, rimane fermo quanto già stabilito dall’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 35 del 04.11.2022.
Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate, nella circolare n. 23 del 01.08.2023, si aggiunge, senza rientrare nella soglia di esenzione prevista per i fringe benefits, l’ulteriore misura premiale costituita dal c.d. bonus carburante. Il d.l. 5/2023, per l’anno fiscale in corso, ha confermato la possibilità per i datori di lavoro privati di erogare ai loro dipendenti buoni carburante esenti, ai fini della formazione del reddito, fino ad un massimo di € 200,00 per lavoratore.
A differenza, tuttavia, dei precedenti periodi di imposta, il bonus carburante previsto per il 2023 è imponibile ai fini previdenziali, con conseguente assoggettamento a contribuzione sia a carico del datore di lavoro che del lavoratore.
Non da ultimo, per l’anno fiscale in corso, è prevista la riduzione dal 10% al 5% dell’imposta sostitutiva prevista per la tassazione dei premi di risultato. Si ricorda, tuttavia, che per accedere alla misura premiale in questione rimangono fermi i vincoli posti dalla Legge di Stabilità 2016. È, quindi, necessario, che il premio non superi l’importo di € 3.000,00 lordi ed il reddito complessivo del dipendente non ecceda € 80.000,00 e che il premio sia previsto e disciplinato da un accordo integrativo aziendale o territoriale, depositato presso il Ministero del Lavoro.